Accesso alla professione docente
Accesso alla professione docente
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Il reclutamento del personale docente della scuola avviene attraverso tre graduatorie: Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami (per le assunzioni a tempo indeterminato); Graduatorie ad esaurimento (per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche); Graduatorie di istituto (per le supplenze brevi). L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento). Ai sensi dell’articolo 1, comma 109 lettera c) della Legge 107 del 2015, per l’assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1 del T.U. Istruzione fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. Al concorso ordinario si accede tramite l’abilitazione all’insegnamento, L’abilitazione è anche titolo di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, per il conferimento delle supplenze. I docenti abilitati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno possono accedere alle corrispondenti graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto.
Reclutamento e Nomine in ruolo
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del T.U. Istruzione, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti (ora a esaurimento) Ai sensi dell'articolo 1 comma 109 lettera c) della legge 107 del 2015 per l'assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1 del T.U. Istruzione fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento.
Concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
Il concorso per titoli ed esami costituisce canale di reclutamento per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola. Ai sensi dell’articolo 1 comma 109 lettera c) della legge 107 del 2015, per l’assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l’articolo 399 comma 1 del Testo Unico Istruzione (Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994) fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. Per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere al concorso per titoli ed esami, come disposto dalla Legge n. 107/2015, esclusivamente i docenti in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione del sostegno agli alunni con disabilità. I concorsi per tioli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale con cadenza triennale. I Bandi dei più recenti concorsi sono i seguenti: In corso di espletamento: Decreto Direttore Generale 105 del 23 febbraio 2016 (posti per la scuola primaria e dell’infanzia) Decreto Direttore Generale 106 del 23 febbraio 2016 (posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado) Decreto Direttore Generale 107 del 23 febbraio 2016 (posti di Sostegno) Decreto Direttore Generale 82 del 24 settembre2012
Graduatorie ad esaurimento
Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti. La Legge 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del Decreto Legge n.210 del 30 dicembre 2015 ha disposto che il termine per aggiornare le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce: nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale); nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento; nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.
Graduatorie di istituto e supplenze
Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce: Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento; Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento; Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per: supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente; supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre. Per i titoli di accesso alle graduatorie si rinvia alla sezione TFA e Abilitazioni L’attuale disciplina delle supplenze è contenuta nel Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007, parzialmente modificato con Decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015.
Aggiornamento triennale graduatorie d'istituto
L' aggiornamento triennale graduatorie d'istituto personale docente ed educativo per il 2017 è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 374 dell'1 giugno 2017. di aggiornamento della II e la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Per le domande c’è tempo fino al 24 giugno 2017 e si possono utlizzare i modelli A/1, A/2 e A/2bis. Per la scelta delle sedi sarà disponibile tramite POLIS il modello B dal 14 luglio al 25 luglio 2017. La I fascia delle graduatorie di cui al presente decreto è aggiornata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. MODELLO A1 Riservato a chi chiede l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui è in possesso della relativa abilitazione o idoneità, ai sensi dell’art.2 del decreto. MODELLO A2 Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione nelle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per cui è in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui all’ art. 2 del decreto, esclusivamente per uno dei seguenti casi: aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017; aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017. MODELLO A2 bis Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione in terza fascia sia per gli insegnamenti per cui è già iscritto in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti. MODELLO B È il modello per la scelta delle sedi che sarà disponibile nella sezione dedicata “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – Inserimento mod. B”, conformemente al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini indicati.
TFA e abilitazioni
Il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha istituito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria, che prevede il conseguimento di una specifica Laurea Magistrale (o diploma accademico di II livello per le discipline artistiche e musicali) diretta all'insegnamento e il successivo svolgimento del TFA - Tirocinio Formativo Attivo, attraverso il quale si ottiene l'abilitazione all’insegnamento. Per la scuola primaria e dell’infanzia è invece previsto il conseguimento di una Laurea quinquennale comprensiva di un anno di tirocinio. L'articolo 15 del Decreto Ministeriale n.249 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni dispone, inoltre, che possono accedere al Tirocinio Formativo Attivo tutti coloro che sono in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento entro la data di scadenza delle iscrizione ai test di accesso, fissata annualmente con apposito decreto direttoriale. Il Tirocinio Formativo Attivo è corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente ed è strutturato in tre gruppi di attività per un totale complessivo di 1500 ore e 60 CFU. Al termine del corso si sostiene l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi del Tirocinio Formativo Attivo sono a numero chiuso (con test di accesso). I termini per le iscrizioni al Tirocinio Formativo Attivo e le date dei test di accesso vengono fissati con apposito decreto. Alle università e agli istituti di istruzione superiore accreditati dal Miur, è assegnato - per i corsi del Tirocinio Formativo Attivo - un determinato numero di posti per ciascuna classe di concorso attivata. L'iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro corso universitario che dia diritto all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari. I candidati in posizione utile devono, quindi, sospendere l’eventuale corso, ad eccezione di coloro che debbano soltanto discutere la tesi. Ad oggi sono state bandite due sessioni di Tirocinio Formativo Attivo: Prima sessione: Decreto Ministeriale 31 del 14 marzo 2012 Seconda sessione Decreto Ministeriale 312 del 16 maggio 2014 Percorsi abilitanti speciali Il Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, istitutivo dei Tirocini Formativi Attivi, è stato parzialmente modificato dal Decreto Ministeriale 81 del 25 marzo 2013, che ha istituito i PAS (percorsi abilitanti speciali). I Percorsi Abilitanti Speciali sono percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.