Lavorare nella Scuola
Concorso straordinario docenti per la scuola dell'infanzia e primaria
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO
Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese».
(GU n.89 del 9-11-2018)
Concorso straordinario
1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Sia il concorso che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. E', eventualmente, disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali ove a dette procedure partecipi un numero esiguo di candidati. Le sedi saranno individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre 2018, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione, con l'individuazione dell'USR responsabile della procedura. L'USR che sara' individuato, sara' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito della propria regione, nonche' delle graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualita' di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le quali si intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno di cui all'art. 3 del presente bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma in attesa di riconoscimento dal Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018;
l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita', anche non continuative, di servizio specifico, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
m) per la sola scuola dell'infanzia la lingua comunitaria prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui all'art. 6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, la lingua comunitaria e' esclusivamente la lingua inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al decreto ministeriale (allegato C);
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilita'. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi posto richiesti.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.
Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale
1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi', l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica.
Diario e sede di svolgimento della prova d'esame
1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art. 6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari, rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all'USR competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Graduatorie di merito straordinarie regionali
1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all'art. 6.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa.
9. Per le tipologie di posto per le quali e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarita'.