Lavorare nella Scuola
Concorso Docenti 2018: Procedura concorsuale
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Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione
Il concorso , e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Articolazione del concorso
Il concorso si articola in una prova orale in una successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
Le graduatorie di merito regionali comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti . I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti , ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alle procedure di ammissione i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per posti di sostegno purche', in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;
Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4.
Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi. 6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Domanda di partecipazione al concorso
I candidati possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare.
I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze. 444
Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale. 6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
Prova orale concorso
La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4. 3.
La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
Valutazione della prova orale e dei titoli
Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.
Graduatorie regionali di merito
La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
Scuole con lingua di insegnamento slovena
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.
Tabella A titoli valutabili
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita', adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non puo' eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, e' ricondotta a tale limite massimo.
ALLEGATO A - Tabella valutazione titoli concorso Docenti 2018