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LE ILLEGITTIMITÀ DEL CONCORSO A CATTEDRA 2016
anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto (in GU 7 giugno 1999, n. 131) siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all’art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999”.
Più precisamente, l’illegittimità si realizza nella mancata previsione di detta clausola di salvaguardia nel bando del concorso 2016 (per la secondaria di I e II grado), considerato che il primo concorso successivo al 1 maggio 2002 è stato quello dell’anno 2012, e che quest’ultimo è stato indetto per un numero limitato di regioni e di classi di concorso .
Pertanto, per alcune regioni e per le classi di concorso di nuova istituzione, o comunque non contemplate nel DDG 82/2012, il primo concorso utile è quello del 2016, stante, altresì, l’adozione del nuovo regolamento sulle classi di concorso che si è reso necessario proprio per consentire l’insegnamento di alcune materie istituite con il D.P.R 15 marzo 2010, n. 89 (licei musicali e coreutici).
La ratio sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e pertanto, la mancata previsione di tale clausola all’interno nei bandi del concorso 2016 determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso a cattedre 2012 (comma 3, art. 2 D.D.G. 82/2012), e gli esclusi dal concorso 2016, che sono stati impossibilitati a partecipare all’ultimo concorso.
Tale differenziazione, peraltro, non trova alcuna giustificazione, in ragione del principio del favor partecipationis. Tale principio, avente carattere generale per tutti i concorsi, comporta, infatti, “l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative ingiustificate”.