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Concorso Dirigenti scolastici 2018 - Commissioni esaminatrici
Argomenti :
Commissioni esaminatrici
La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. Alla commissione è aggregato un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica.
Il presidente
Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse da quella del Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali ad eccezione di quelle telematiche. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni.
I componenti
I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l’altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.
Le funzioni di segretario
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.
L’eventuale nomina di sottocommissioni
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti e un segretario aggiunto. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente.