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GRANDI OPPORTUNITÀ DAL RICORSO PER INSERIMENTO IN GAE DIPLOMATI MAGISTRALE ANTE 2001/2002
Con le recenti ordinanze 4312 e 4313 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il DM 325 del 3 giugno 2015, quello responsabile dell’esclusione dei diplomati magistrali dall’inserimento nelle GAE.
Grazie ai ricorsi presentati presso i Tribunali italiani, il Sindacato ASSET ha conseguito ottimi e decisivi risultati. Di seguito si riporta la casistica della giurisprudenza favorevole all’inserimento in GAE del diplomato magistrale Ante 2001/2002.
Giudice di Pistoia: “Pieno titolo per immissioni nelle graduatorie”.
Ha respinto in modo netto il fatto che sia stata la condotta omissiva o colposa a determinare l’esclusione per “mancata proposizione della domanda nei termini di decadenza”. Il Giudice ha evidenziato poi come le ricorrenti rientrassero a pieno titolo nell’inserimento nelle graduatorie sin dall’epoca della trasformazione di queste da permanenti ad esaurimento, “con la conseguenza che le stesse rientrano a pieno titolo anche nella platea dei destinatari del piano straordinario delle immissioni in ruolo, che da quella graduatoria ha attinto”.
Tribunale di Pordenone. I Giudici del Tribunale di Pordenone hanno spiegato che l’ammissione alle graduatorie ad esaurimento non può essere impedita agli aspiranti insegnanti delle scuole primarie che hanno raggiunto il Diploma di Istituto Magistrale prima del 2001 – 2002. In primo luogo perché il diploma è abilitante secondo quanto previsto dalla legge. E, in più, sulla questione si è già espresso il Consiglio di Stato che ha rigettato il decreto ministeriale con il quale veniva impedito ai diplomati magistrali di far parte delle Graduatorie ad esaurimento. La decisione del Consiglio di Stato può essere considerata con efficacia erga omnes e, pertanto, riguarda anche gli aspiranti insegnanti che non presentarono ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Non è tutto: si ravvisa, infatti, anche la possibilità di partecipazione al piano assunzioni scuola sempre per la stessa motivazione; i commi 95 e 105 della legge 107 del 2015 segnalano come la partecipazione alle immissioni può valere soltanto per chi era presente nella GAE nel momento dell’entrata in vigore della legge. Ebbene, per il principio per cui i diplomati magistrali non vi erano ma dovevano esservi, il Giudice del Lavoro di Pistoia conferma che i ricorrenti dovranno essere inseriti nel piano del MIUR: bisognerà consentire la presentazione dell’istanza sul portale del MIUR attraverso la riapertura delle procedure telematiche.